Agevolazioni fiscali

Agevolazioni fiscali


riconosciute per donazioni 2022

Sistema tributario

Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali in favore dei contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale.

Erogazioni liberali

Le erogazioni liberali sono delle donazioni spontanee, che possono sostanziarsi in denaro o in beni mobili e immobili, effettuate da un contribuente (persona fisica o giuridica) con spirito di liberalità, ovvero senza richiedere in cambio nulla a fronte della donazione.

Agevolazioni fiscali riconosciute per donazioni.

Le donazioni spontanee possono essere effettuate, a seconda dei casi, a favore di ONLUS, Ong, Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Associazioni di Promozione Sociale (APS), università, scuole o enti culturali, istituzioni religiose, istituti di ricerca e, in conclusione, partiti politici.
Le agevolazioni fiscali si distinguono in detrazioni d’imposta e deduzioni dal reddito imponibile IRPEF.
Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali possono beneficiare delle detrazioni d’imposta pari al 19%, 26%, 30% o 35% a seconda delle caratteristiche e della natura dell’ente destinatario della donazione.
In alternativa alla detrazione, la persona fisica, a fronte dell’erogazione liberale eseguita, può fruire della deduzione dal suo reddito complessivo. In tal caso, il sostenimento di tali spese, riducendo a monte il reddito imponibile, determina un beneficio – ritorno finanziario – pari all’aliquota IRPEF massima raggiunta dal contribuente.
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Donazioni per fronteggiare l’emergenza Covid-19

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, introduce un incentivo fiscale ad hoc per chi effettua, nel corso del 2020, donazioni dirette a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti e istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni riconosciute.
L’art. 66 del decreto prevede per le persone fisiche e gli enti non commerciali - detrazione dall’imposta sul reddito pari al 30% (fino a un massimo di € 30.000) dell’importo delle erogazioni liberali in denaro e/o del valore di quelle in natura.
Mentre Per le persone fisiche e giuridiche titolari di reddito di impresa - deduzione integrale dal reddito dell’importo delle erogazioni liberali in denaro e/o del valore di quelle in natura (anche ai fini IRAP).
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Valorizzazione delle erogazioni in natura

La valorizzazione delle erogazioni in natura avviene in base agli art. 3 e 4 del DM 28.11.2019.
Le erogazioni liberali in natura possono essere valorizzate in base:
Al valore normale del bene ai sensi dell’art. 9 del TUIR. Il donatore deve acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati se il valore normale della cessione è superiore a € 30.000 o se per la natura dei beni, non è possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi.
Al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento quando l’erogazione ha ad oggetto un bene strumentale.
Al minore tra il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR e quello assunto ai fini della valorizzazione delle rimanenze ai sensi dell’art. 92 del TUIR, se l’erogazione ha per oggetto beni merce o altri beni mobili acquistati per essere impiegati nella produzione.
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